Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti di colleganza -Omessa attesa del collega di controparte in udienza – Dovere di difesa – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 216
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, dopo aver atteso inutilmente l’arrivo del collega di controparte, che pure si era costituito, insista per l’assunzione dei mezzi istruttori, pur conoscendo la ferma contrarietà del collega avversario; non sussiste, infatti, l’obbligo da parte dell’avvocato di attendere il collega contraddittore senza limiti temporali, mentre certamente vi è l’obbligo di non pregiudicare gli interessi del cliente chiedendo rinvii per la mera assenza del collega di controparte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 6 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 216