Gestione di denaro altrui: l’illecito trattenimento del denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte
L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale (art. 30 ncdf, già art. 41 codice previgente), sicché integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che trattenga per sé il denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 dell’11 giugno 2020