L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 17 luglio 2020