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Pluralità di azioni nei confronti della controparte

Avvocato - Rapporti con la controparte - Pluralità di azioni nei confronti della controparte (nella specie introducendo ben sette separati ricorsi per decreti ingiuntivi) - Iniziative inutilmente vessatorie - Illecito deontologico (Consiglio Nazionale Forense decisione del 27-10-2010, n. 163)

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la controparte - Pluralità di azioni nei confronti della controparte (nella specie introducendo ben sette separati ricorsi per decreti ingiuntivi) - Iniziative inutilmente vessatorie - Illecito deontologico (Consiglio Nazionale Forense decisione del 27-10-2010, n. 163)

-Consiglio Nazionale Forense decisione del 27-10-2010, n. 163

Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. D'INNELLA - P.M. IANNELLI (non conf.) - avv. A.P.

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la controparte - Pluralità di azioni nei confronti della controparte - Iniziative inutilmente vessatorie - Illecito deontologico

Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro l'avvocato che, al fine di conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali, intraprenda plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito (nella specie introducendo ben sette separati ricorsi per decreti ingiuntivi), aggravando la posizione debitoria della propria ex cliente, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei propri diritti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 9 maggio 2008).
 

La sentenza integrale

FATTO

La vicenda trae origine dall’esposto presentato dalla Sig.ra C.F. in data 24.01.2007,
con il quale segnalava che l’Avv. A.P. aveva curato, per suo conto e con scarsa puntualità,
un incarico professionale conferitogli nel 1996 contro il Sig. G.N. e la S.A. dopodiché,
revocato tale mandato nel 2001, l’Avv. P. aveva assistito l’esponente per altre
pratiche (queste non revocate) notificandole poi, nel corso del 2006, sette decreti
ingiuntivi per la riscossione di proprie notule professionali, dei quali 4 emessi dal Tribunale
di Pistoia Sezione distaccata di Pescia e 3 emessi dal Giudice di Pace di Pescia.
Il Consiglio dell’Ordine territoriale invitava l’iscritto a fornire le proprie osservazioni con
racc.ta del 9.3.2007 e, in mancanza di alcuna deduzione, deliberava l’apertura del
procedimento 4.5.2007. Successivamente, in data 9-10/05/2007 l’Avv. P. faceva pervenire
le proprie osservazioni con le quali contestava la ricostruzione dei fatti come
narrata dall’esponente e la sussistenza di propri comportamenti censurabili, eccependo,
per tuziorismo, la prescrizione dell’eventuale azione disciplinare quanto ai fatti relativi
alla pratica G.-S. perché risalenti al 2001 e, in ogni caso, produceva documentazione
relativa a detta pratica a dimostrazione dell’attività svolta, nonché documentazione
sui procedimenti monitori intrapresi per il pagamento delle proprie spettanze.
Nella riunione del 15.6.2007, il Consiglio revocava l’apertura del procedimento disciplinare,
in precedenza deliberata per la mancata risposta dell’Avv. P., richiedendogli
tuttavia chiarimenti in ordine ai motivi che avevano reso necessario e/o opportuno il ricorso
a 7 procedure monitorie per il recupero dei crediti professionali;
L’Avv. P. faceva pervenire le proprie osservazioni e relativa documentazione in data
4.7.2007 e 11.7.2007 nelle quali evidenziava che la scelta di tenere distinti detti procedimenti
era dovuta 1) alla esigenza di seguire più agevolmente la contabilità delle
singole pratiche imputando correttamente gli acconti versati dalla ex cliente, 2) al fatto
che in alcune cause il mandato era esteso ad altri colleghi e 3) che la correttezza di
tale operato era confermata anche dai provvedimenti dei Giudici delle cause di opposizione
ai decreti ingiuntivi i quali avevano deciso di mantenere separate le cause, rigettando
le istanze di riunione avversarie.
Con delibera 13.7.2007, il Consiglio, rilevata comunque la sussistenza di più procedimenti
monitori nei confronti della Sig.ra C.F. e più precisamente 4 decreti ingiuntivi in
favore congiuntamente dell’Avv. A.P. e dell’avv. C. P. e 3 ad istanza dell’Avv. A.P.,
decideva nuovamente l’apertura del procedimento disciplinare nei riguardi dell’Avv.
A.P..
Fissata la discussione del procedimento per il 9.05.2008, con citazione notificata
all’incolpato in data 8.4.2008 ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pistoia il 2.4.2008, veniva contestato all’Avv. A.P. la seguente incolpazione:”per avere,
con plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero crediti, aggravato la posizione
debitoria della propria ex cliente Sig.ra C.F. senza che ciò corrispondesse ad
effettive ragioni di tutela dei propri diritti con ciò ponendo in essere un comportamento
contrario ai doveri di probità e decoro professionale”
Fissata la discussione, nella riunione consiliare del 9 maggio 2008, dopo aver preliminarmente
contestato all’incolpato di aver già ricevuto la sanzione dell’avvertimento in
data 16.11.2001 e della censura in data 6.5.2005, sentito il relatore ed il difensore,
nonché le dichiarazioni spontanee rese dall’Avv. P., acquisiti i documenti prodotti dalla
difesa, ed esaurita la discussione, il Consiglio, dichiarata la responsabilità disciplinare
dell’avv. A.P., gli irrogava la sanzione della censura.
Il provvedimento traeva fondamento dall’acclarata pluralità dei procedimenti monitori
promossi dal ricorrente, che ha senz’altro aggravato la situazione debitoria della
Sig.ra F. in contrasto con i principi deontologici di probità e decoro professionale.
Quanto alla eccezione in ordine alla inapplicabilità dell’art. 49 C.D. il Coa di Pistoia rileva
come all’art. 60 C.D. ”norma di chiusura” si statuisca che le specifiche disposizioni
del codice deontologico costituiscano solo una esemplificazione dei comportamenti
più ricorrenti, senza affatto esaurire le violazioni deontologiche e senza limitare
l’ambito di applicazione dei principi generali.
In sostanza, dal provvedimento disciplinare emerge che il ricorrente avrebbe dovuto
richiedere un solo decreto ingiuntivo per gli incarichi a lui solo affidati ed un altro solo
decreto per quelli a lui affidati congiuntamente con il fratello Avv. C. P.. A ciò si aggiunga
che la posizione debitoria della Sig.ra F. è stata ulteriormente aggravata dalla
necessità di dover proporre altrettante distinte opposizioni, con ulteriori e non indifferenti
spese. Né certo rileva, al fine della sussistenza dell’illecito disciplinare, che le
opposizioni proposte dalla Sig.ra siano state o meno respinte, come pure non rileva
che i giudici investiti delle stesse non abbiano ritenuto di doverle riunire mantenendo
distinti i vari processi anche perché tali ordinanze sembrano relative ai due gruppi di
decreti e comunque operanti sul piano meramente processuale ed irrilevanti sul piano
disciplinare avente diversa natura e finalità.
Con ricorso depositato in data 06.12.2008, l’avv. A.P. ha impugnato la decisione
dell’Ordine territoriale chiedendo, in via principale la totale riforma della stessa e, per
l’effetto, di essere assolto dall’accusa di aver violato l’art. 49 del codice deontologico;
in via subordinata e salvo ulteriore gravame, la parziale riforma della decisione e
l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell’avvertimento; in via
istruttoria, ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale dedotta e capitolata
nel proprio atto difensivo, di ammettere il mezzo istruttorio fissando la data per procedere
al relativo espletamento.
Il ricorrente argomenta con i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 49 codice deontologico in relazione
alla qualità di parte, e non di avvocato, rivestita nel caso di specie dall’incolpato.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha agito in qualità di avvocato bensì di parte assistita,
avendo conferito al proprio procuratore mandato giudiziale per il recupero dei propri
crediti professionali maturati nei confronti della Sig.ra F.C. in oltre dieci anni di attività.
Dunque l’addebito di aver promosso una pluralità di procedimenti monitori non poteva
essere contestato all’Avv. P. bensì, eventualmente, al procuratore mandatario che
operò tale scelta processuale.
Oltretutto la decisione del Consiglio dell’Ordine pistoiese è priva di motivazione sul
punto poiché non prende in esame, neppure sommariamente, la suddetta argomentazione
difensiva che pure aveva, rispetto alle altre, un potenziale carattere assorbente.
2) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 49 codice deontologico in relazione
all’art 46 stesso codice – omessa distinzione tra i rapporti con la controparte,
regolati dal titolo IV, e quelli con la parte assistita, disciplinati dal titolo III.
La suddetta distinzione normativa, per quanto netta e marcata, pare essere sfuggita al
Consiglio dell’Ordine pistoiese.
Tanto è vero che nella pronuncia impugnata si richiama espressamente, per giustificare
l’applicabilità dell’art. 49 al caso di specie, la norma di chiusura di cui all’art. 60 del
codice deontologico. Ma tale richiamo appare improprio poiché la fattispecie in esame
non necessita di alcuna “interpretazione estensiva” né occorre, tantomeno, utilizzare
la flessibilità del sistema per adeguarla “alle innumerevoli ipotesi di illecito”. Nel caso
in esame la condotta dell’incolpato, avendo promosso azioni giudiziali contro il proprio
assistito, rientra a pieno titolo nei canoni dell’art. 46 anziché in quelli enunciati dall’art.
49.Tanto più che il comportamento tenuto dall’Avv. P. non sfugge all’impianto codicistico,
anzi è ben “tipizzato” dall’art. 46 per cui non c’è alcun bisogno di ricorrere ad
interpretazioni estensive o analogiche.
Avendo l’avv. P. agito nei confronti non di una controparte ma di un proprio assistito
ed oltretutto per il recupero di crediti professionali, era tenuto ad osservare l’art. 46
ma non anche l’art. 49 del codice deontologico.
3) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 49 codice deontologico in relazione
alle ragioni effettive e concrete che avrebbero consentito, se meglio valutate
nella decisione impugnata, di ritenere insussistente il contestato illecito disciplinare.
L’organo disciplinare territoriale avrebbe dovuto tener conto delle ragioni effettive che
suggerivano, nella fattispecie concreta, il ricorso a plurime azioni giudiziarie.
In primo luogo si dovevano valutare i numerosi incarichi sia giudiziali che stragiudiziali
affidati all’ avvocato in un arco temporale di oltre dieci anni,dal 1993 al 2005, che rendevano
logico ed opportuno, dovendo agire per il recupero di tutti i crediti professionali
insoluti, tenere una separata contabilità per ogni singola pratica e tenuto conto della
necessita di imputare gli acconti ricevuti in ordine a ciascuna posizione.
Invece il ricorrente avrebbe dovuto procedere, secondo la pronuncia impugnata, con
un solo ricorso per ingiunzione nel quale esporre analiticamente tutta l’attività svolta,
incarico per incarico, e tutti gli acconti ricevuti.
A parte la complessità e la laboriosità di tale modus procedendi, il Consiglio
dell’Ordine pistoiese non ha considerato che i singoli crediti professionali differivano
tutti, gli uni dagli altri, non solo sotto il profilo attivo ma anche sotto quello passivo. Infatti,
per taluni crediti i soggetti creditori erano l’avv. A. unitamente all’avv. C. P., per
altri crediti, invece, mutava il soggetto passivo in quanto talvolta il mandato risultava
sottoscritto da F. C. in veste di persona fisica e talaltra dal di lei marito Rossi Paolo
oppure dalla ditta individuale S.D.
A tutto ciò si aggiunga che le distinte azioni giudiziarie consentivano a ciascuna delle
parti debitrici di decidere autonomamente, in base all’attività espletata, agli acconti
versati ed ai risultati conseguiti, quali posizioni transigere o eventualmente estinguere
e quali invece opporre nelle forme di legge.
E comunque l’aggravamento della situazione patrimoniale della parte debitrice, che
costituisce uno dei presupposti dell’illecito disciplinare contestato, allo stato non si è
verificato in quanto la Sig.ra F. ha sempre rifiutato con fermezza ed ostinazione, di
adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento. E ciò anche dopo la pronuncia delle
sentenze del Giudice di Pace di Pescia, con le quali sono state respinte le opposizioni
poiché infondate e confermati, di conseguenza i decreti ingiuntivi opposti.
Il Consiglio dell’Ordine territoriale ritiene che l’esito di giudizi di merito non abbia alcuna
rilevanza circa la sussistenza o meno dell’illecito disciplinare. Contrariamente la
difesa dell’Avv. P., asserisce che il fatto stesso che i provvedimenti monitori siano stati
tutti opposti dimostra che non sussiste un diretto nesso di causalità tra la condotta
dell’incolpato ed il lamentato evento dannoso, costituito dall’aggravamento della situazione
debitoria di controparte.
In ogni caso, la difesa del ricorrente evidenzia che la scelta di tenere distinte e separate
le singole azioni giudiziarie sia stata pienamente condivisa dai Giudici delle cause
di opposizione che hanno respinto le istanze di riunione proposte dall’opponente, rilevando
l’opportunità di mantenere la separazione dei giudizi.
4) Eccessività e sproporzione della sanzione disciplinare irrogata
In ipotesi di estremo subordine, il ricorrente rileva che la sanzione della censura è eccessiva
e sproporzionata rispetto al fatto contestato. Difatti la particolarità e
l’occasionalità del comportamento, l’esito finale dei giudizi di merito e l’assenza di
qualsiasi pagamento da parte della debitrice erano tutte circostanze che dovevano indurre
il Consiglio dell’Ordine pistoiese ad applicare la sanzione più lieve
dell’avvertimento, misura senz’altro più adeguata e proporzionata sia alla condotta
dell’incolpato che alla complessiva dinamica della fattispecie a lui addebitata.
5) Immotivato rigetto delle richieste istruttorie
Le istanze istruttorie formulate dalla difesa del ricorrente sono state rigettate dal Consiglio
dell’Ordine territoriale perché ritenute “non dirimenti ai fini della decisione”. Contrariamente,
viene ribadito che l’espletamento della prova testimoniale, congiunta alla
copiosa documentazione prodotta negli atti difensivi, rigettate immotivatamente,
avrebbe potuto dimostrare in via definitiva e senza dubbi di sorta la completa innocenza
dell’incolpato.

DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rigetta la richiesta formulata in via istruttoria, in quanto
ininfluente ai fini del giudizio; e tanto conformemente a quanto rilevato dall’Ordine territoriale
che, a fronte di un chiaro quadro probatorio, è pervenuto all’accertamento
completo dei fatti attraverso le risultanze già acquisite in sede istruttoria (cfr ex multis
C.N.F. 28.12.2005 n. 188 e 26.12.2005 n. 152).
Nel merito, sussiste, con riferimento alle vicende giudiziarie che hanno contrapposto il
ricorrente alla sig.ra C.F., la violazione del precetto portato dall’art. 49 del Codice
deontologico, il quale vieta all’avvocato di aggravare la situazione debitoria della controparte
con plurime iniziative giudiziarie.
E’ indubitabile che l’opzione del ricorrente di introdurre ben sette separati ricorsi per
decreti ingiuntivi ha generato l’accrescimento del debito (per onorari, competenze e
spese di lite) a danno della controparte (cfr. Cons. Naz. Forense 11.06.2003 nn. 164 e
153; 21.12.2009 n. 186).
E’, tra l’altro, inconferente il richiamo operato dal ricorrente all’art. 46 del Codice
deontologico, il quale attiene alla mera enunciazione della facoltà in capo all’avvocato
di proporre azioni giudiziarie nei confronti della parte assistita per il pagamento delle
proprie prestazioni professionali e non già, come nel caso di specie, all’obbligo di non
aggravare con onerose o plurime azioni giudiziarie la situazione debitoria della controparte
sostanziale, che nel caso di specie era, appunto, la sua ex cliente.
Così come altrettanto pretestuosa è l’argomentazione in ordine alla circostanza che il
ricorrente avrebbe agito in qualità di parte assistita e non già di avvocato, in quanto è
verosimile ritenere che l’avv. P.P., quale procuratore del ricorrente nei ricorsi per ingiunzione
e collega di studio, operò tale scelta processuale su precise indicazioni del
ricorrente medesimo. Senza considerare, tra l’altro, che l’avvocato è tenuto
all’osservanza dei precetti deontologici anche quando non agisce nell’ambito della
propria attività professionale.
In ultimo, altrettanto pretestuose e inconferenti sono le presunte ragioni giustificative
che avrebbero suggerito il ricorso a plurime azioni giudiziarie (separata contabilità,
complessità del modus procedendi nella indicazione analitica delle attività svolte e degli
acconti ricevuti ecc.). Il ricorrente, infatti, ben avrebbe potuto richiedere il pagamento
delle proprie spettanze professionali, analiticamente distinguendole con riguardo
a ciascuna procedura, con un unico ricorso per decreto ingiuntivo, senza con ciò ingenerare
confusione anche con riguardo agli acconti ricevuti.
Infine, in ordine alla proporzionalità e correlatività della sanzione inflitta, il Collegio la
ritiene giustificata ed adeguata rispetto ai fatti accertati.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934,
n. 37;
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma lì 24 giugno 2010.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it