Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di adempimento fiscale – Emissione di fattura – Ritardo – Omesso invio al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 1999, n. 133
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che tardi nell’emissione della fattura, non emettendola al momento della riscossione del compenso professionale, ed ometta altresì di inviarla al cliente. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita con quella dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 1999, n. 133