L’illecito disciplinare per omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti non è scriminato dall’eventuale successiva regolarizzazione fiscale
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale adempimento tardivo, non preso in considerazione dal codice deontologico, quand’anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. “ravvedimento operoso”, che può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 9 ottobre 2020