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Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza costituisce illecito deontologico istantaneo - sentenza n. 107 del 25 giugno 2022

In difetto di un legittimo impedimento, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022

 

In difetto di un legittimo impedimento, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, l’illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022