Reiscrizione all’albo a seguito di radiazione: l’oggetto di valutazione della condotta “irreprensibile”
La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima ed illibata”), che la legge richiede per la re-iscrizione nell’albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista gia` ritenuto meritevole di radiazione o di cancellazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera con cui il consiglio dell’ordine aveva rigettato la domanda di reicrizione all’albo, nel contempo disponendo in via sostitutiva l’iscrizione del ricorrente stesso nell’Albo degli Avvocati).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 71