La pervicace contestazione di evidenze probatorie rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 262
La pervicace contestazione di evidenze probatorie rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 262
In tema di procedimento disciplinare, la pervicace contestazione di evidenze probatorie da parte dell’incolpato costituisce comportamento processuale che può rilevare ai fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, un sito web pacificamente riferibile all’incolpato riportava la presentazione del suo studio legale nonché dell’attività di “Esazione diretta” praticata dallo studio stesso, la quale veniva allusivamente descritta come attività di recupero crediti attuata “attraverso il contatto ‘fisico’ con il debitore”. Nel corso del relativo procedimento disciplinare, l’incolpato negava ogni addebito, affermando che il predetto sito web sarebbe stato realizzato, a sua insaputa, da un terzo non esattamente identificato).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 luglio 2016, n. 262