I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 213
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 213
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (Nel caso di specie, l’incolpato era stato disciplinarmente sospeso per mesi due, con l’addebito di negligenza professionale relativamente a fatti avvenuti qualche tempo dopo gli eventi sismici de L’Aquila. In applicazione del principio di cui in massima, e considerata altresì l’assenza di precedenti disciplinari del ricorrente, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 luglio 2016, n. 213