La sentenza di riabilitazione non è di per sè sufficiente alla reiscrizione all’albo del professionista radiato
La riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense (Nel caso di specie, il professionista aveva chiesto di essere reiscritto all’albo forense, dal quale era stato radiato alcuni anni prima).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 7 luglio 2020