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Il precorso rieducativo in fase di esecuzione della pena rileva anche ai fini della determinazione della sanzione deontologica - sentenza n. 73 del 1° giugno 2022

Il percorso rieducativo cui l’incolpato sia sottoposto in fase di esecuzione della pena, rileva ai fini della determinazione della sanzione deontologica, ancorché non menzionato espressamente dall’art… Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 73 del 1° giugno 2022

 

Il percorso rieducativo cui l’incolpato sia sottoposto in fase di esecuzione della pena, rileva ai fini della determinazione della sanzione deontologica, ancorché non menzionato espressamente dall’art. 21 n. 2 c.d.f., il quale infatti prevede che “oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato”, con ciò intendendo che il giudice disciplinare è libero di valutare ogni singola circostanza fondativa di responsabilità deontologica dell’iscritto, tanto nella valutazione della sua condotta quanto nella relativa commisurazione della sanzione, che deve naturalmente essere adeguata e proporzionata alle violazioni accertate, cosicchè non può intendersi che l’elencazione delle circostanze di cui all’art. 21 cit. abbia una portata applicativa tipica e limitata ai soli indicatori ivi menzionati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 73 del 1° giugno 2022