Palmario Pur essendo solito riconnettersi l’obbligo del palmario, o per volontà delle parti, o per la forza degli usi, all’esito vittorioso della lite, a caratterizzarlo sta essenzialmente la natura straordinaria del compenso, il quale è dovuto oltre il compenso normale. Pertanto, come esso può essere eventualmente stipulato, prescindendo da qualsiasi previsione sull’esito della lite, così viceversa nulla toglie che tale previsione possa formare oggetto di una specifica pattuizione fra le parti, ai fini di determinare, ove si verifichi l’ipotesi contemplata, la misura del compenso normale dovuto in tal caso. (Cassazione civile, sez. II, 2.7.1949, n. 1654).