Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
La ricusazione non è consentita nei confronti dell’intero Consiglio territoriale ma soltanto dei singoli componenti, per i motivi indicati dagli artt. 51 e 52 c.p.c., anche nel caso in cui il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto per ciascun componente, manifestandosi palese la volontà del ricorrente di ricusare per tal via non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato l’intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9