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Procedimento disciplinare: è tardiva l’istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021

 

Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (Nel caso di specie, l’incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma finanche dopo la delibazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’istanza, peraltro infondata nel merito).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021