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Avvocato - albo - procedimento di cancellazione - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 209 del 23 luglio 2025

La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, registro o elenco - Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare - Iscrizione e permanenza nell’albo o registro: per il requisito della condotta irreprensibile rilevano anche i comportamenti tenuti al di fuori della professione - La cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive

 La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, registro o elenco

In tema di cancellazione dall’albo/registro/elenco forense di natura amministrativa e non disciplinare, la normativa di cui all’art. 17 L. 247/2012 (già art. 37, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45) deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241/1990), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Conseguentemente, detta cancellazione non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente.

Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.

Iscrizione e permanenza nell’albo o registro: per il requisito della condotta irreprensibile rilevano anche i comportamenti tenuti al di fuori della professione

Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (art. 17, lett. H, L. n. 247/2012), rilevano anche i comportamenti posti in essere al di fuori dell’attività professionale, in violazione dei doveri probità, dignità e decoro ove ritenuti idonei, anche per la notorietà degli stessi, a ledere l’immagine e la dignità della professione; elementi questi che possono e debbono essere pienamente trasfusi, valutabili ed applicabili da parte dei COA al momento della richiesta di iscrizione nell’albo avvocati e nel registro dei praticanti, nonché quale requisito per la permanenza negli stessi (Nel caso di specie, l’avvocato era stato cancellato in via amministrativa dall’albo per comportamenti penalmente rilevanti che attenevano al suo ruolo di ausiliario del giudice quale Professionista delegato alla vendita di immobili pignorati e, dunque, non direttamente l’attività professionale forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, confermando il provvedimento del COA).

La cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive

È manifestamente infondata la qlc dell’art. 17 comma 1, lett. f, L. n. 247/2012, nella parte in cui prevede la cancellazione amministrativa del professionista nell’ipotesi di esecuzione di pene detentive ovvero di misure cautelari o interdittive (a nulla rilevando la validità del titolo di esecuzione), per asserito contrasto con gli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 4 (diritto al lavoro) della Costituzione. Trattasi, infatti, di un legittimo requisito per ottenere e mantenere l’iscrizione all’albo in quanto la restrizione della libertà personale incide inevitabilmente sulla libertà, autonomia e indipendenza dell’azione professionale e di giudizio dell’avvocato, con conseguente limitazione nella facoltà di poter offrire tutti gli strumenti per il più compiuto esercizio del diritto di difesa del cliente/parte assistita, oltre a comportare una menomazione immediata per il prestigio ed il decoro dell’intero ordine professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 209 del 23 luglio 2025

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