La corrispondenza tra colleghi dichiarata “riservata” non può essere prodotta (né riferita) in giudizio a prescindere dal suo contenuto - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177
L’art. 28 del Codice Deontologico (ora, art. 48) vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente (quale che ne sia il contenuto).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177