Dovere di riservatezza – Produzione di corrispondenza inviata dal collega e qualificata come riservata – Illecito deontologico – Valutazione discrezionale del carattere riservato della corrispondenza – Inammissibilità.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che produca in giudizio la corrispondenza intercorsa con il collega e qualificata come riservata dallo stesso mittente; tale qualifica, infatti, non consente alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019