Avvocato - Divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza riservata - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023
Corrispondenza riservata: illecita anche la produzione in giudizio avvenuta per mera disattenzione
La violazione del divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza riservata costituisce illecito deontologico (art. 48 cdf), il quale non è scriminato dalla circostanza che il comportamento stesso sia dipeso da asserita distrazione, giacché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.