Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 36
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 cdf, ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 cdf, ora 52 ncdf).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 36