Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21
E’ facoltà e dovere dell’avvocato esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, senza tuttavia superare il limite invalicabile costituito dal divieto di assumere comportamenti non improntati alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato o di insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni (Nel caso di specie, il difensore ricusava e querelava il giudicante, lamentando “ostilità nei suoi confronti e profonda imparzialità”, accuse poi rivelatesi infondate).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21