Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi – Omessa restituzione di documenti – Omessa fatturazione degli acconti – Omesso svolgimento di attività – Omesso pagamento degli stipendi ai dipendenti – Espressioni sconvenienti ed offensive – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2001, n. 145
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di restituire i documenti e usi espressioni offensive nei confronti dei clienti, non adempia al mandato ricevuto, non emetta fattura degli acconti, non provveda al pagamento degli stipendi dei dipendenti e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, riuniti i procedimenti, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi tre).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2001, n. 145