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Le associazioni professionali partecipate da altre associazioni non possono essere iscritte all’albo - sentenza n. 110 del 25 giugno 2022

Ancorché perfettamente lecite sotto aspetto diverso da quello dell’iscrizione nella Sezione Speciale…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 25 giugno 2022

 

Ancorché perfettamente lecite sotto aspetto diverso da quello dell’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo, le associazioni professionali previste dall’art. 4 Legge n. 247/2012 possono essere partecipate esclusivamente da Avvocati persone fisiche e non pure da enti collettivi, ancorché costituiti tra avvocati (Nel caso di specie, il COA aveva rigettato la domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo di un’Associazione tra Avvocati e Commercialisti, composta da professionisti persone fisiche nonché da due Associazioni di Professionisti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione confermando la legittimità del diniego stesso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 25 giugno 2022