giudicato penale - procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137
Il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti in sede disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137
Il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione in sede disciplinare dei fatti accertati penalmente, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e dovendo rimanere fermo il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti, nella loro materialità, operato dall’autorità giudiziaria.
E’ infatti inibito al giudice della deontologia di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato ma sussiste, tuttavia, la piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nella diversa ottica dell’illecito disciplinare, con la conseguenza che il C.O.A. (ed ora il C.D.D.) non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137