Cassa forense – Invio modello 5 - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 86 del 28 marzo 2025
Le conseguenze del mancato invio del Modello 5
Il mancato invio del Mod. 5 comporta un rilevante vulnus per il sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense, perché non consente a quest’ultima di valutare il volume d’affari dei propri iscritti e conseguentemente di poter valutare gli introiti su cui potrà contare, al fine di predisporre ogni necessario adempimento, tra cui il bilancio, e di conseguenza le spese che potrà supportare, e pertanto le prestazioni previdenziali e assistenziali da erogare.
Tale condotta comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso per violazione degli artt. 16 e 70 co. 4 cdf, sicché l’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 86 del 28 marzo 2025