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Elezioni forensi - Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 23101 del 26 agosto 2024
La competenza giurisdizionale del CNF
Ai sensi dell’art. 36 L. n. 247/2012, il Consiglio Nazionale Forense è l’organo avente competenza giurisdizionale a decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’Ordine e quindi preposto alla verifica della legittimità della procedura elettorale seguita dai Consigli degli Ordini territoriali. Esso effettua, su ricorso degli interessati, un controllo di legalità sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali e provvede ad annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge.
Non può invece sostituirsi ai Consigli dell’Ordine territoriali nel diretto svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge in sede elettorale, né può dettare loro il contenuto dei provvedimenti di loro competenza.
Elezioni forensi: il candidato non può essere ammesso “con riserva” né essere escluso dopo lo scrutinio
In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale non ha il potere di ammettere «con riserva» uno o più candidati (art. 9 L. n. 113/2017) né quello di escluderli successivamente allo scrutinio (art. 15 L. n. 113/2017).
Elezioni forensi: i componenti della Commissione elettorale in conflitto di interessi hanno l’obbligo di astenersi
In tema di elezioni forensi, i componenti della Commissione elettorali in conflitto di interessi per via delle loro relazioni con alcuni dei candidati, hanno l’obbligo di renderlo noto ed astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei relativi provvedimenti, giacché la partecipazione alle deliberazioni di un organo collegiale di un componente in conflitto di interessi oltre che configurare violazione delle norme legislative e regolamentari, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), incidendo conseguentemente sulla legittimità della intera procedura, senza che sia necessario impugnare previamente la delibera di nomina della Commissione elettorale, che infatti non produce un effetto lesivo immediato, costituendo atto endoprocedimentale, potendo, tale nomina, essere legittimamente impugnata nel momento in cui si esaurisce il procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato.
In mancanza, l’inosservanza del dovere di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che configurare un obbligo di legge, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), che inficia tutte le valutazioni espresse dall’organo nonché gli atti successivi che ivi trovano presupposto. La «portata immediatamente caducante rispetto agli atti successivamente adottati», che nei primi hanno il loro fondamento indefettibile, non necessita, peraltro, la proposizione di una impugnazione “ad hoc”, salvo che per far valere ipotetici vizi di illegittimità ad essi propri e non derivati.
Invece, l’annullamento in parola non ha però effetti sugli atti precedenti e, segnatamente, sulla delibera di indizione delle elezioni del COA, sull’invito a presentare candidature e sulla conseguente presentazione delle stesse, la cui valutazione è demandata ad una Commissione in diversa composizione, che dovrà procedere ad una nuova valutazione di ammissibilità.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 23101 del 26 agosto 2024
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