Pena - applicazione - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva - Art. 59 legge n. 689 del 1981 - Imputato condannato a una pena complessivamente superiore a tre anni di reclusione - Commissione di nuovo reato nel quinquennio dalla precedente condanna - Termine decennale di cui all'art. 59, comma secondo, legge cit. - Operatività - Esclusione.
Ai fini del divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59, comma primo, legge 24/11/1981, n. 689, rilevano, in senso ostativo, il "quantum" di pena oggetto delle precedenti condanne e la commissione nel quinquennio del reato "sub iudice", non operando il termine decennale ex art. 59, comma secondo, l. cit., riferibile invece alle cause ostative in esso previste.
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