Impugnazioni - appello - Assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - Appello del pubblico ministero - Preclusione cognitiva del giudice di appello sull'elemento oggettivo del reato - Esclusione - Ragioni.
L'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" non preclude al giudice di appello una diversa valutazione sulla sussistenza della condotta, stante l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione, che attribuisce al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
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