Impugnazioni - effetto estensivo - Limiti - Estensione dei motivi di ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice. (In motivazione, la Corte ha precisato che il non impugnante è semplicemente messo in condizione di perorare "ad adiuvandum" il motivo comune proposto dal solo impugnante).
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