Impugnazioni - appello - decisioni in camera di consiglio - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 176 del 2020 - Conclusioni scritte del Procuratore generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità.
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.
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