Appello - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" - Riferibilità alla sola entità complessiva della pena - Esclusione - Riferibilità a tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinare la pena - Sussistenza -Conseguenze.
Il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla, sicché il giudice d'appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla sussistenza di un'aggravante, non può applicare, perla circostanza residua, un aumento di pena superiore a quello operato dalla sentenza di primo grado.
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