Sicurezza pubblica - misure di prevenzione - revoca, modificazione o sospensione - Proposto sottoposto a detenzione in espiazione di pena - Rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159 del 2011 - Decorrenza del termine di due anni - Dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione - Sussistenza.
In tema di misure di prevenzione personali, il termine di due anni indicato dall'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la rivalutazione della pericolosità sociale del proposto dopo la cessazione della misura detentiva, decorre dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e non dalla sua notifica.
Sicurezza pubblica