Reati contro il patrimonio - delitti - fatti commessi a danno di congiunti - Esclusione della causa di non punibilità ex art. 649, comma terzo, cod. pen.- Riferimento alla sola violenza fisica - Sussistenza - Reato commesso con minaccia o violenza psichica - Applicabilità della causa di non punibilità - Possibilità.
La minaccia o la mera violenza psichica non escludono la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola derogatoria prevista dall'art. 649, comma terzo, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica.(Fattispecie relativa a tentata estorsione commessa in danno dei genitori con minacce e violenza sulle cose).
Reati contro il patrimonio