Procedimento per le controversie previdenziali (disposizioni particolari) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10957 del 23/04/2024 (Rv. 671000-01)
Spese giudiziali - Liquidazione delle spese di lite - Art. 152 disp. att. c.p.c. - Limite del valore della prestazione dedotta - Portata generale e onnicomprensiva - Sussistenza - Dichiarazione di valore indeterminabile della causa - Accertamenti logicamente pregiudiziali all’accertamento della prestazione - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile),sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10957 del 23/04/2024 (Rv. 671000-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152