Reato - estinzione (cause di) - Condotte riparatone ex art. 162-ter cod. pen. - Natura soggettiva della causa estintiva - Conseguenze - Estensione degli effetti a coimputati diversi da quello cui la causa estintiva si riferisce - Esclusione.
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicché ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi
Reato.