Raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 della legge n. 262 del 2005 - Applicabilità - Esclusione.
La riformulazione dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riguardante il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ad opera dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte relativa al raddoppio delle pene comminate per il suddetto reato.
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