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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - azione disciplinare - prescrizione – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1822 del 02/02/2015

Decorrenza in caso di illecito permanente - Dalla cessazione delle permanenza - Conseguenze - Nell'ipotesi di appropriazione di somma depositata dal cliente a titolo fiduciario.

La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza, sicché, in caso di omissione del rendiconto di un deposito fiduciario, non rileva il momento della revoca del mandato, che fa sorgere l'obbligo di rendiconto, ma il momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando il proprio diritto di trattenerla.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1822 del 02/02/2015

 

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