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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12815 del 13/05/2025

Determinazione (stima) - opposizione alla stima - Espropriazione per pubblica utilità - Sistema introdotto dalla l. n. 865 del 1971 - Opposizione alla stima - Termine - Decorrenza - Individuazione.

In tema di espropriazione regolata dalla l. n. 865 del 1971, ove l'indennità provvisoria non sia accettata e venga emesso il decreto di esproprio, ancorché contenente la somma depositata a titolo di indennità in favore degli espropriati, senza la redazione della relazione da parte della Commissione di cui all'art. 16 l. cit., non opera la decadenza prevista dal successivo art. 19 per proporre opposizione alla stima, il cui termine di trenta giorni decorre solo dall'inserzione dell'avviso del deposito di detta relazione nel foglio degli annunci legali della provincia.