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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12064 del 29/05/2014

Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare - Attribuzione - Fondamento costituzionale - Formazione dell'organo - Riserva di legge ex art. 108, primo comma, Cost. - Conseguenza - Art. 3, comma 5, lett. f), della legge n. 138 del 2011 - Inapplicabilità.

Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), quale organo di giustizia disciplinare, è un giudice speciale, istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione. Ne consegue che la disciplina della funzione giurisdizionale del C.N.F. è coperta, anche per quanto attiene al momento della formazione dell'organo, da riserva assoluta di legge ex art. 108, primo comma, Cost., e non può essere affidata alla regolamentazione governativa, ragion per cui l'art. 3, comma 5, lett. f), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - in forza del quale con apposito regolamento vanno istituiti a livello territoriale separati organi per l'esercizio delle funzioni amministrative e disciplinari - non si applica al C.N.F. nella sua veste di organo disciplinare.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12064 del 29/05/2014

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