curatore fallimentare - relazione ex art. 33 L.F., Linee guida per trattare gli aspetti penali della relazione - tribunale ordinario di milano - procura della repubblica
curatore fallimentare - relazione ex art. 33 L.F., Linee guida per trattare gli aspetti penali della relazione - tribunale ordinario di milano - procura della repubblica
Tribunale Ordinario di Milano
Procura della Repubblica - presso il Tribunale di Milano
Linee Guida per trattare gli aspetti penali della relazione ai sensi dell art. 33 della legge fallimentare
INTRODUZIONE
La relazione ex art. 33 L.F., che per la legge deve essere redatta dal curatore fallimentare, è indirizzata al Tribunale, ma è anche un atto di notevole interesse per il P.M., perché costituisce spesso la “notitia criminis” da cui può iniziare il procedimento pende per i reati concorsuali di cui agli artt. 216 L.F. e segg. E’ quindi essenziale che contenga una certa quantità e specie di dati e che segnali, con concisa precisione, i fatti che possono integrare le fattispecie incriminatrici. E’ comunque importante che indichi quelle circostanze fattuali idonee a indirizzare le indagini del P.M. e della polizia giudiziaria.
E’ stata all’uopo composta una COMMISSIONE che, sotto l’egida del Tribunale Fallimentare di Milano, ha visto la partecipazione dei magistrati del Dipartimento Crisi d’impresa della Procura e di alcuni esponenti del mondo delle professioni, specialmente impegnati nelle procedure fallimentari.
La Commissione ha predisposto le presenti linee guida, rivolte al curatore fallimentare (“mutatis mutandis”, anche a figure analoghe, come il commissario di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il commissario governativo delle grandi imprese in crisi e il commissario giudiziale nominato a seguito di approvazione di concordato preventivo) e che verranno periodicamente aggiornate, anche sulla base delle concrete esperienze e dunque delle segnalazioni che perverranno alla Commissione dai magistrati del Tribunale e della Procura, ma soprattutto dai curatori fallimentari e in genere dal mondo delle professioni.
Si è volutamente omesso di indicare un termine entro il quale si dovrebbero fornire le informazioni di cui sotto, nella convinzione che le procedure concorsuali siano talmente eterogenee da sconsigliare “ingessature” in rigide scansioni temporali. Va da sé che la comunicazione al PM di dati e informazioni necessarie per l’avvio delle indagini pendi riveste carattere di urgenza e che, non appena sarà in grado di fornirli con i necessari requisiti di completezza, il curatore non dovrà indugiare per nessuna ragione. L’obbiettivo è in ogni caso quello di indicare die predette figure istituzionali ciò che comunque per la Procura della Repubblica deve essere presente nella relazione art. 33 L.F., nella comune convinzione che ciò agevolerà le indagini penali e anche il giusto riconoscimento delle pretese risarcitorie della procedura e, per essa, del ceto creditorio.
In ogni caso la relazione dovrà esordire con un cappello introduttivo, un vero e proprio ABSTRACT di dieci/quindici righe contenente: tipo di impresa, approssimative dimensioni del passivo, previsioni di massimo di realizzo, ricorrenza (o meno) di fatti di penale rilevanza (che si andranno poi a dettagliare) al fine di dare una visione immediata e di sintesi della tipologia di dissesto
La numerazione e la titolazione dei paragrafi che seguono dovrà essere utilizzata come schema standard della relazione, al fine di facilitare la lettura ai destinatari: il Giudice Delegato, il P.M. e poi il Giudice delle indagini Preliminari e il Tribunale giudicante e, ovviamente, la stessa difesa dell’imputato di bancarotta. Si raccomanda l’utilizzo dello schema anche laddove non fosse applicabile al caso di specie indicando succintamente le ragioni della non applicabilità.