045 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini - Dlgs 14/2019 (Art. 166 (Pubblicità del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 45 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 166 (Pubblicità del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 45 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
a) Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a, è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.
1. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
L'estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.
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Art. 45 Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 166 (Pubblicità del decreto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17.
Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.
la giurisprudenza |green
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