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063 Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi - Dlgs 14/2019- Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 63 Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019- Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Articolo vigente     |red

Art. 63 Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi (1)

1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre  «il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori» una transazione fiscale. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro  «novanta» sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.

3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro «sessanta giorni» novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 9 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica la parola: «fiscale» è soppressa; al comma 1, le parole: «una transazione fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori» e le parole: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1) lettera o)» sono soppresse; al comma 2, la parola: «fiscale» è soppressa e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»; al comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLA INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

accordi su crediti contributivi

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