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133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore -Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.


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