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141 Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori - Dlgs 14/2019 -Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 141 Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 141 Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.


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