197 Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 88 (Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 197 Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 88 (Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 197 Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili
e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.
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Art. 197 Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore (1)
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della «sentenza di apertura della liquidazione giudiziale» sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 22 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
- All'articolo 197, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «sentenza dichiarativa di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di apertura della liquidazione giudiziale».
Precedente formulazione |green
Art. 197 Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.
precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 88 (Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.
------------Aggiornamento
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
la giurisprudenza |green
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