215 Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti - Dlgs 14/2019 -Art. 106 (Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 215 Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 106 (Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 215 Cessioni di crediti, azioni revocatone e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
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Art. 215 Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 106 (Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
-------------Aggiornamento
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
la giurisprudenza |green
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