218 Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi - Dlgs 14/2019 -Art. 108-ter (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). Regio Decreto 16 marzo 1942,
Art. 218 Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 108-ter (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 218 Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
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Art. 218 Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 108-ter (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
--------------AGGIORNAMENTO
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI»".
la giurisprudenza |green
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