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239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Dlgs 14/2019-Art. 123 (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019-Art. 123 (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

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Art. 239 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.


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