250 Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 137 (Risoluzione del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 250 Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 137 (Risoluzione del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 250 Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
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Art. 250 Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 137 (Risoluzione del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili.
Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
------------Aggiornamento
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
la giurisprudenza |green
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