258 Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci - Dlgs 14/2019 -Art. 149 (Fallimento dei soci). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 258 Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 149 (Fallimento dei soci). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 258 Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci
1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
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Art. 258 Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci
1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 149 (Fallimento dei soci). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il fallimento di uno o piu' soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.
la giurisprudenza |green
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- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello